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Intervista del Aprile 2005

Prof. Andrew Lintott

Prof. Andrew Lintott
La Costituzione della Repubblica romana

Andrew Lintott è Fellow del Worchester College di Oxford e ha recentemente abbandonato la cattedra di Professore di Storia Roma in quell’università. Le sue pubblicazioni sono Violenza nella Repubblica Romana, Violenza e lotta civile nella Città Classica, Imperium Romanum, Riforma giudiziaria e riforma agraria nella Repubblica romana, La Costituzione della Roma Repubblicana, e un breviario, La Repubblica Romana. Ha anche contribuito a curare due volumi (IX e X) della nuova Cambridge Ancient History. Ha avuto regolari contatti con l’Italia dal 1950 ed è stato Visiting Fellow della British School di Roma

Q. Potrebbe descrivere i cambiamenti che si verificarono nella costituzione della repubblica romana in conseguenza della guerra di Macedonia? Sembra che vi sia stato un cambiamento marcato che cominciò attorno al 151 a.C., e apprezzerei una sua analisi sui dettagli di tale cambiamento.

A. Da un lato la costituzione non cambiò: aveva ancora diverse assemblee di cittadini basate sul censo, un senato e delle magistrature elettive. Dall’altro vi furono numerosi cambiamenti fra il 151 e la fine della repubblica, come il voto segreto, lo sviluppo di tribunali per i crimini, la regolamentazione delle procedure assembleari e del governo provinciale. In generale vi fu la tendenza a cercare di controllare sotto forma di statuto ciò che prima era stata una questione di mos. Come Tacito cinicamente rimarcò, “pessima re publica plurimae leges” (Ann.3.28). Ad ogni modo devo dire che non mi è molto chiaro il punto della domanda. Perché scegliere la data del 151? Che cos’ha a che fare con le guerre macedoniche? La terza Guerra di Macedonia stava per cominciare. Se la domanda è motivata dalla visione di Polibio, ovvero che l’elemento democratico della costituzione sarebbe sfuggito di mano quando non ci fossero state minacce esterne, allora la risposta risiede più nella politica, ossia nello sfruttamento da parte dei politici delle possibilità offerte dalla costituzione, che nella costituzione stessa.

Q. Potrebbe darci una descrizione più dettagliata sul processo di nomina dei nuovi senatori e sul ruolo che i censori avevano in questo campo nei diversi periodi? Quali erano i requisiti per essere nominati? I censori avevano mano libera o esistevano delle restrizioni? Qual era lo status dei “Senatores pedarii” e perché venivano chiamati così?

A. Dobbiamo riconoscere di non sapere pressoché nulla della procedura per la nomina dei nuovi senatori prima della dittatura di Silla. Quanto accadeva prima della lex Ovinia, che si fa tradizionalmente risalire al 300 a.C. ca., era probabilmente una questione di congetture già per un antiquario come Gellio. Egli riteneva che i consoli della prima repubblica scegliessero chi volevano (non è chiaro se la nomina valesse solo per l’anno in carica o fosse a vita); in realtà è probabile che tale status venisse per la maggior parte ereditato e fossero cooptati, se già non erano senatori, coloro che erano eletti al consolato, alla pretura o al tribunato militare. Dopo la lex Ovinia la lectio senatus fu gestita dai censori, non come parte integrante del censimento, bensì come procedura a sé. I nuovi senatori probabilmente prendevano posto dopo la lettura della lista. Tuttavia, una volta che fu compreso che gli “uomini migliori” includevano tutti quelli che avevano raggiunto una certa magistratura, è probabile che tali magistrati, se già non erano membri del senato, potessero sedervisi anche prima che la lectio li nominasse formalmente. La frase che troviamo nella lex Latina tabulae Bantinae (FIRA, I nr. 6, lin. 23), “coloro che hanno espresso o esprimeranno la loro opinione in senato”, è stata vista come riferimento a quelli che si trovavano in questo stadio intermedio. Lo stesso può essere accaduto quando qualcuno otteneva un sacerdozio che prevedeva l’ingresso al senato. Dopo Silla la carica di senatore sembra essere seguita direttamente all’elezione alla questura. Così Cicerone, questore nel 75 a.C., poté sedere in una commissione del senato nel 73 (vedi il S.C. de Oropiis, FIRA I, nr. 36, lin. 12) e gli ex questori potevano immediatamente far parte delle giurie senatorie. Naturalmente la lectio compiuta dai censori successivi avrebbe confermato o invalidato tutto ciò, com’era per la carica di ciascun senatore. Prima di Silla la lex Ovinia sembra aver dato ai censori la libertà di scegliere coloro che essi ritenevano essere i “migliori”, il che veniva determinato dai valori dell’élite romana. E’ chiaro dal modo in cui si esprime la lex repetundarum epigrafica (FIRA I, nr.7, lin.13 e 16-17) che nel 123-2 tutti gli ex magistrati di livello superiore al tribunato della plebe avrebbero posseduto lo status senatorio, a meno che non fossero stati disonorati da una condanna per crimine o da qualcosa per cui erano visti come ineleggibili. Sappiamo anche che la lex Atinia permetteva agli ex tribuni di sedere in senato. Sicuramente tale legge passò dopo il 123-2, ma comunque prima che Saturninus diventasse tribuno nel 103, dacché il suo ingresso nel senato fu contestato dal censore del 102, Metello Numidico. Ciononostante, se il senato prima di Silla contava 300 membri, i censori devono averne arruolati molti che non avevano detenuto cariche alte quanto l’edilità o il tribunato. Alcuni di loro possono essere stati sacerdoti, ma secondo me un numero considerevole deve essere stato selezionato in base alla nascita, perché appartenevano a famiglie di rango senatorio. L’introduzione da parte di Silla della questura come qualifica significa che il senato era diventato qualcosa di più di una meritocrazia.

Non sappiamo se esistesse una condizione formale dei senatores pedarii sotto la repubblica. La dizione sembra riferirsi a coloro che ‘ibant pedibus in sententiam alicuius’, ossia dimostravano il loro supporto al punto di vista di un oratore senza che facessero un discorso loro stessi. In epoca postsillana si potrebbe pensare ad quella massa di ex questori che non acquisivano alcun gradino superiore. Tuttavia alcuni ex questori pronunciarono importanti discorsi; degno di nota quello di Catone del 5 dicembre 63.

Q. Qual era il peso di un Senatus Consultum in confronto a quello di una Lex?

A. Durante la repubblica una lex (nel contesto di questa domanda) era una legittima risoluzione di un’assemblea del popolo romano. Detto con le parole del prescritto di una lex: [il magistrato proponente] iure rogavit populusque (o plebesque) iure scivit. Il testo era una serie di comandi, come si constata dal fatto che i verbi principali erano normalmente all’imperativo futuro (es. facito, curato, esto). I comandi, tuttavia, hanno minor forza se non sono sostenuti da sanzioni. Verso la tarda repubblica era andata sviluppandosi la distinzione fra una lex perfecta ed una lex imperfecta. Nella prima il testo conteneva una sanzione (sanctio), contro coloro che disobbedivano -solitamente sotto forma di multa o perdita di privilegi- e l’invito a perseguire i trasgressori. Una lex imperfecta poteva anche portare ad un procedimento giudiziario contro i disobbedienti sulla base generica di un tradimento verso il popolo, ma il pericolo era più remoto. Anche se i singoli individui potevano essere esentati dagli effetti di una legge (privilegium) tanto da un’assemblea quanto dal senato, una legge in sé, quando debitamente approvata, poteva essere rovesciata in parte o in toto solo da una successiva legislazione. Tuttavia, con la lex Cecilia Didia del 98 a.C., fu escogitata una procedura attraverso cui il senato poteva dichiarare che le persone non erano vincolate da una determinata legge in ragione di un vizio durante la procedura di approvazione.

Un senatus consultum era la risoluzione del senato emanata in risposta ad un argomento sottopostogli da un alto magistrato o tribuno della plebe. Il senato assumeva una posizione o circa il modo di interpretare le circostanze che gli erano state esposte (es. un’azione veniva dichiarata contra rem publicam) o circa un futuro corso d’azione. La costruzione linguistica usata è rispettivamente censeo + accusativo e infinitiva oppure censeo + uti con il congiuntivo. Il consultum poteva essere specificamente rivolto ad uno o più magistrati oppure poteva implicitamente richiedere che il magistrato che lo aveva richiesto prendesse i provvedimenti appropriati. Il magistrato che presiedeva aveva il compito di redigere (con assistenza) il testo e di comunicarlo a chi di dovere. Alcuni senatus consulta erano relativi solo alle immediate circostanze e diventavano presto obsoleti. Altri, come il S.C. de Bacchanalibus (FIRA I, nr.30) erano normative per il lungo periodo. Quest’ultimo poteva ragionevolmente essere simile ad una legge, specialmente perché contemplava una sanzione contro i trasgressori. Tuttavia, un S.C. non poteva rescindere o sovrapporsi ad una legge debitamente approvata (vedi sopra). In aggiunta, per la sua stessa natura di consiglio espresso ad un magistrato, un senatus consultum non aveva valore se il relativo magistrato sceglieva di non accettare il consiglio, ovvero rifiutava di pubblicarlo o di agire in base a quello.

Q. Qual era il ruolo dei Consoli come legislatori in confronto ai Tribuni durante la media e tarda repubblica? Verso la fine della repubblica i Consoli persero la loro influenza legislativa?

A. Non vi è dubbio che la maggior parte delle leggi di cui abbiamo conoscenza nella media e tarda repubblica siano plebisciti, proposti da tribuni della plebe, che coprono una varietà di argomenti: costituzionali, civili, criminali, questioni sociali ed economiche, alcuni temi religiosi; nella tarda repubblica anche guerre e nomine di comandanti militari. Di contro, la legislazione dei consoli e dei pretori e molto ristretta. Se osserviamo il periodo postsillano troviamo dei consoli abbastanza attivi: Lutazio Catulo passa una legge sulla violenza nel 78, Aurelio Cotta una legge sugli ex tribuni nel 75. Calpurnio Pisone nel 67, Cicerone ed il suo collega Gaio Antonio nel 63, e Crasso nel 55 passano tutti delle leggi relative alla corruzione elettorale. Pompeo Magno passa una legge sulle giurie nel 55 ed almeno tre altre leggi sulle corti e la costituzione nel 52. Cesare stesso ne passa una, probabilmente altre due leggi agrarie nel 59 e anche un’importante lex de repetundis. Pompeo e Crasso estendono il comando di Cesare nelle Gallie nel 55. I consoli del 73 passano una legge sul grano. Quelli del 72 una legge che permetteva a Pompeo di fare assegnazioni di cittadinanza. Quelli del 57 una legge che riportava Cicerone a Roma dall’esilio. Prima di Silla le leggi consolari sembrano invece relativamente rare, ma è da notare per esempio una legge consolare sulla corruzione elettorale nel 181, la lex Servilia de repetundis di Quinto Cepione nel 106, la lex Cecilia Didia del 98, la lex Licinia Mucia del 95, la lex Iulia del 90, e anche il tentativo di Fulvio Flacco nel 125 di passare una legge che estendesse la cittadinanza romana.

K.Sandberg, Magistrates and Assemblies (Act.Inst.Rom.Fin.24, 2001), ha ipotizzato che i consoli prima di Silla emanassero legislazione unicamente su “questioni extrapomeriali”, ovvero su affari esteri e militari, ma ha dovuto rendere questa categoria molto elastica ed è comunque difficile includervi la lex Cecilia Didia. In più, rientra in una complessa discussione che nega l’esistenza di un’assemblea tribale separata dal concilium plebis (per lui durante la media e tarda repubblica i consoli esercitano il potere legislativo nei comitia centuriata). Tale disputa si basa su quella che io ritengo un’interpretazione ancora non convincente del verbo fero, quando usato per descrivere la legislazione. Ha ragione, tuttavia, a porre l’accento sulla relativa sporadicità della legislazione consolare nella media e tarda repubblica, e a spiegare ciò col fatto che la principale funzione dei consoli in questo periodo è di combattere le guerre di Roma, solitamente molto lontano dalla città.

Q. I romani avevano un sacerdozio che agiva collegialmente e tendeva ad assumere un posizione più forte nella costituzione? Era questo un tratto tipico della repubblica?

A. I maggiori sacerdozi si incontravano individualmente in assemblea, e occasionalmente due potevano incontrarsi in un’assemblea comune, come ad esempio i pontifices e le Vestales a proposito del sacrilegio della Bona Dea nel 62. Ad ogni modo non esisteva un’assemblea generale dei sacerdoti. Oltretutto non sarebbe possibile immaginare qualcosa del genere dal momento che la natura della religione pubblica nell’antica Roma era di essere “incastonata” nella politica. I nuovi sacerdozi venivano creati dalla legislazione in un’assemblea popolare. Alcuni sacerdoti erano eletti da un’insolita assemblea composta da meno della metà dei distretti di voto (tribus). Molti rituali venivano eseguiti da magistrati invece che da sacerdoti. Se si vuole cercare una collettività di sacerdoti, l’equivalente più vicino è il senato stesso, che avrebbe contenuto molti cittadini in possesso di un sacerdozio. Era il senato che prendeva decisioni durante le crisi religiose come i Bacchanalia del 186; il senato assunse la decisione finale sulla ricostruzione della casa di Cicerone nel 57 dopo un decreto dei pontifices su una questione tecnica religiosa. Il senato decideva sull’adozione di nuove divinità o rituali, come la Magna Mater e i ludi Apollinares.

Q. Esistevano differenze giuridiche fra un sacerdote ed un magistrato, e fra un sacerdote ed un comune cittadino?

A. I sacerdoti non avevano alcuno stato giuridico speciale per il fatto di essere sacerdoti, a differenza degli alti magistrati, che erano protetti dai procedimenti giudiziari mentre erano in carica (questo originariamente veniva applicato solo a quelli con imperium ma venne poi esteso). Se Giulio Cesare fosse stato immune da procedimenti giudiziari per il fatto di essere pontifex maximus, probabilmente non ci sarebbe stata nessuna guerra civile nel 49 a.C. Tuttavia, coloro che ricoprivano alcuni antichi sacerdozi, come quello di flamen Dialis, subivano delle limitazioni per via di alcuni requisiti rituali che potevano coinvolgere la loro capacità legale, ad esempio il tipo di matrimonio che potevano contrarre.

   

 

 

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