Costituzione di Nuova Roma
Translated from the English version by Primus Fabius
Premessa
Noi, il Senato ed il Popolo di Nuova Roma, in qualità di nazione
indipendente e sovrana, approviamo e promulghiamo la presente Costituzione
come fondamento e struttura delle nostre istituzioni e della nostra società
civile.
Articolo I. Dichiarazioni fondamentali
- La Nazione Sovrana di Nuova Roma è una Repubblica composta da Cittadini,
Gentes, istituzioni religiose ed istituzioni politiche, i quali si
conformano all'esempio di quelli dell'antica Roma. Il territorio di Nuova
Roma è composto: da una Sacra Capitale, dai Templi dedicati alla Religione
romana, da ulteriori sedi collocate in vari Paesi del mondo, nonchˇ da
ulteriori Territori Sacri Temporanei, esistenti per il tempo della
celebrazione e collocati ove si svolgono riti della Religione romana,
celebrati da membri delle istituzioni religiose di Nuova Roma.
- La Nazione di Nuova Roma sarà il centro temporale e la sede della
Religione romana. La funzione primaria di Nuova Roma è quella di promuovere
lo studio e la rinascita della civiltà dell'antica Roma, intendendosi con
ciò la civiltà fiorita nel periodo compreso tra la fondazione della città di
Roma nel 753 a.c. e la rimozione dell'Altare della Vittoria dal Senato nel
394 d.c., in tutti i suoi aspetti come la religione, la cultura, la
politica, l'arte, la letteratura, la lingua, e la filosofia.
- Il computo degli anni, per fini legali e religiosi, avverrà a partire
dalle Calende di Marzo (primo marzo).
- La presente Costituzione potrà essere modificata da leggi ordinarie
approvate da uno dei Comitia. Tali modificazioni, per poter avere effetto,
dovranno essere ratificate con il voto favorevole di almeno due terzi dei
membri del Senato.
- Laddove adoperato, il termine "civil law" si riferisce alle leggi ed ai
regolamenti degli Stati e dei Paesi in cui operano le istituzioni ed i
cittadini di Nova Roma. Il termine leges Novae Romae si riferisce agli atti
legislativi interni approvati dai vari Comitiae ed applicabili solo a Nova
Roma ed ai suoi cittadini. In caso di conflitto tra le suddette norme,
prevarrà la civil law ma quest'ultima non potrà, in alcun caso, essere
invocata contro provvedimenti di revoca della cittadinanza di Nova Roma per
fatti attinenti a violazioni delle leggi di Nova Roma stessa.
- La presente Costituzione entrerà in vigore con la ratifica da parte dei
due terzi dei cittadini di Nova Roma. Al momento della ratifica, tutti
coloro che occupino cariche pubbliche temporanee saranno automaticamente
ammessi a reggere le magistrature corrispondenti, senza bisogno di formali
elezioni. I magistrati cos“ investiti della carica diverranno
automaticamente membri del Senato, senza necessità di attendere la scadenza
del loro mandato. Dal momento della ratifica della presente Costituzione
fino alla prima elezione popolare, il Senato potrà nominare i titolari delle
magistrature vacanti, secondo la necessità, con propri Senatus Consulta.
Articolo 2. I cittadini.
- Nella valutazione delle richieste di cittadinanza, Nova Roma non
effettuerà alcuna discriminazione in base alla razza, al sesso, all'età (ad
eccezione dei casi in cui il compimento di una determinata età sia
prescritto dalle norme di legge di determinati Paesi), alle abitudini
sessuali. Potranno essere operate discriminazioni sulla base del credo
religioso, quando sia accertato che un determinato credo è contrario agli
interessi della ricostruzione della romanità. Tali discriminazioni saranno
poste in essere dai Censori e/o da appositi Senatus Consulta.
- Possono essere cittadini tutti coloro che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età e che abbiano espresso interesse nello studio e
nella pratica della civiltà romana classica, ivi compresi, a titolo
esemplificativo, i suoi aspetti religiosi, politici e culturali. Coloro che
abbiano compiuto il quindicesimo anno di età ma non il diciottesimo anno di
età potranno richiedere la cittadinanza con il permesso scritto dei genitori
o di chi esercita la potestà dei genitori. Non possono ottenere la
cittadinanza coloro che non abbiano compiuto il quindicesimo anno di età ma
costoro potranno essere inclusi in una gens con il permesso scritto dei loro
genitori o di chi esercita la potestà dei genitori, nonchˇ del paterfamilias
o della materfamilias della gens in questione.
- Ciascun cittadino può, in ogni tempo, rinunciare alla cittadinanza
dandone comunicazione scritta ad un Censore. In tal caso non sarà rimborsata
alcuna somma precedentemente pagata a Nova Roma a titolo di tassa o ad altro
titolo.
- La cittadinanza può essere revocata, senza diritto ad alcun rimborso di
alcuna somma precedentemente pagata a Nova Roma a titolo di tassa o ad altro
titolo, nei seguenti casi: i) a seguito di apposito Senatus Consultum; ii) a
seguito di giudizio, emesso da un magistrato nel corso di un processo che si
sia svolto secondo le leges Novae Romae, in esito al quale l'imputato sia
stato riconosciuto colpevole di un crimine per il quale è prevista tale
punizione; iii) a seguito di un giudizio sommario da parte di un magistrato
che abbia colto l'interessato in flagranza di reato (cos“ come definita
dall'ordinamento civile) nel corso di manifestazioni patrocinate da Nova
Roma. Il provvedimento di revoca della cittadinanza è, in ogni caso,
appellabile innanzi ai Comitia Centuriata.
- Ciascun nuovo cittadino che non sia già ricompreso in una delle gentes
esistenti, sarà considerato paterfamilias o materfamilias di una nuova gens
e dovrà registrarsi presso i Censori.
- Sono garantiti i seguenti diritti di ciascun cittadino, senza che ciò
pregiudichi la possibilità di riconoscimento degli altri diritti che
competono ad ognuno: i) autorità indiscussa di ciascuno in materia di
convinzioni individuali e familiari, relativi rituali e credenze, ad
eccezione del caso in cui la presente Costituzione prescriva la
partecipazione ai riti della Religio Romana, come nel caso dei magistrati e
dei senatori; ii) il diritto e l'obbligo di rimanere soggetti alla civil law
ed ai correlativi diritti e doveri vigenti nei Paesi in cui il cittadino
risiede ed ha cittadinanza propria, senza alcun riguardo per lo status di
doppia cittadinanza rispetto a Nova Roma; iii) il diritto di partecipare con
il proprio voto, quali membri delle varie assemblee, alla decisione sulle
materie rimesse alla decisione popolare secondo quanto previsto dalla
presente Costituzione; iv) il diritto di partecipare a tutte le discussioni
pubbliche ed il diritto di pretendere che le sedi ove tali discussioni si
svolgono siano mantenute dallo Stato; il contenuto di tali discussioni,
indipendentemente da quale esso sia, non potrà essere sindacato dallo Stato,
salvo il caso che ciò comporti un grave ed imminente pericolo per la
Repubblica; v) il diritto di istituire nuovi territori soggetti alla
sovranità di Nova Roma; ciò potrà essere fatto mediante l'erezione ed il
mantenimento di templi dediti alla religione romana, secondo le direttive
del Pontefice Massimo e dell'ordine sacerdotale, ovvero mediante la
dichiarazione di territorialità temporanea di aree adibite a riti pubblici o
privati, per tutta la durata di tali riti; vi) il diritto di rimanere
sovrano e sicuro all'interno della propria abitazione, rispetto alla propria
persona e con riguardo alla propria proprietà; vii)il diritto di richiedere
e ricevere assistenza ed ausilio dal Senato in materia di controversie
religiose o sociali che avvengano tanto all'interno quanto all'esterno della
giurisdizione di Nova Roma; viii) il diritto di intraprendere attività
commerciali all'interno di Nova Roma ed il diritto di attendersi un
ragionevole aiuto per la costituzione di un saldo sistema economico
attraverso il commercio di beni e servizi di ispirazione romanistica; in
ogni caso, i materiali informativi ed ogni altro bene sottoposto a diritti
d'autore da parte dello Stato, rimmarrà sempre di proprietà dello Stato
stesso; i cittadini che si dedichino ad attività commerciali, potranno
essere ammessi nell'Ordo Equester, secondo quanto previsto dalla presente
Costituzione.
- L'ammissione all'Ordo Equester è subordinata all'adempimento delle
seguenti obbligazioni: i) i cittadini che desiderino far parte dell'Ordo
Equester dovranno aver iniziato e continuato un'attività commerciale che,
direttamente od indirettamente, sia di sostegno allo Stato ovvero promuova
la cultura, la religione ed altri aspetti oggetto di studio sulla Roma
classica; ii) i cittadini che desiderino far parte dell'Ordo Equester
dovranno dimostrare quanto sopra ai Censori; iii) i cittadini potranno
legittimamente atendersi un incoraggiamento da parte dello Stato nelle forme
e nei modi decisi dal Senato e consistenti, tra l'altro, nella concessione
di spazi pubblicitari a prezzi vantaggiosi nelle pubblicazioni ufficiali; i
membri dell'Ordo Equester dovranno contribuire al benessere economico dello
Stato in misura maggiore rispetto agli altri cittadini.
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